Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 3-ter, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Gli enti locali titolari degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel Piano complementare possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie nel limite del 5 per cento degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto.».