Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di semplificare le procedure per digitalizzazione e la pubblicità degli atti mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e per l'annotazione sulla licenza di navigazione, al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 2, le parole: «venti giorni» sono sostitute dalle seguenti: «sessanta giorni»;
b) all'articolo 24, comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
c) all'articolo 26, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Nelle more della loro annotazione sulla licenza di navigazione ai sensi degli articoli, 50, comma 4, 70, comma 1 e 82, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le ricevute di avvenuta presentazione delle istanze di rinnovo o convalida del certificato di sicurezza ovvero di idoneità al noleggio rilasciate dallo Sportello telematico del diportista (STED), qualora tenute a bordo unitamente alle attestazioni di idoneità rilasciate da parte di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, ovvero da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10, costituiscono autorizzazione provvisoria alla navigazione per la durata massima di 60 giorni.»;
d) all'articolo 58, comma 1, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni.».