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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
27.06.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

  1. All'articolo 110-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Nel caso in cui l'utilizzo ulteriore dei dati di cui al comma 1 sia effettuato da strutture sanitarie pubbliche e accademiche, nonché da persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, esclusivamente per scopi di ricerca medica e scientifica, non è richiesta l'autorizzazione preventive del Garante, ma è sufficiente che sia comunicato allo stesso l'avvio di tale utilizzo, dichiarando la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal comma 1.
   Il Garante può verificare, a seguito di tale comunicazione, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate e prendere gli eventuali provvedimenti conseguenti.».