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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 27.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
27.05.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Credito d'imposta per l'aumento qualitativo della sicurezza informatica delle PMI)

  1. Per tutelare le piccole e medie imprese che i professionisti abilitati dai rischi derivanti da attacchi informatici, ora in larga diffusione, a fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento (30 per cento) dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a servizi di consulenza, formazione ed adeguamento tecnico-strutturale in cybersecurity e business continuity, al fine di aiutare le imprese a strutturare misure di prevenzione e contrasto al crimine nell'ambito della sicurezza informatica.
  3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2021, 2022, 2023.