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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 26.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
26.3.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero, ovvero presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.»;

   al comma 2, capoverso comma 5-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Nell'ambito delle relative disponibilità di bilanci, e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, e per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati già in servizio presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione da almeno cinque anni, ovvero di studiosi stabilmente impiegati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento che ricoprono da almeno cinque anni una posizione accademica equipollente presso università straniere, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università.;

   al comma 2, capoverso comma 5-ter, apportare le seguenti modificazioni:

    al primo periodo, sopprimere le parole: purché in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nella qualifica corrispondente nel settore specifico;

    sostituire il secondo periodo con il seguente: I partecipanti alle procedure di cui al presente comma devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza, nonché in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.;

   dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli enti possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro ente. Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attività. Gli enti pubblicano sul proprio sito l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura dei posti di cui al presente comma.
   3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis possono partecipare anche professori associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purché in servizio da almeno cinque anni presso l'università.».

  2-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
  2-quater. All'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, 517, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 si applicano, per quanto compatibili, anche ai ricercatori e ai tecnologi degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, che nell'espletamento delle proprie attività istituzionali operino nelle strutture del Servizio sanitario nazionale svolgendo attività assistenziale ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità individuate dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, stipulati con gli enti pubblici di ricerca interessati.».