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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.37. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
24.37.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di potenziare, anche per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le funzioni di indirizzo, programmazione, ispettive e di controllo del Ministero dell'istruzione nonché di erogazione dei servizi istituzionali, nell'ottica di garantire un efficace supporto amministrativo alle istituzioni scolastiche autonome e di ridurre gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle istituzioni scolastiche medesime, nonché al fine di attuare quanto previsto dall'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 in ordine alla cadenza annuale delle procedure concorsuali, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione è incrementata di 14 posizioni dirigenziali di livello non generale. Per il conseguimento delle finalità di cui al primo periodo, il Ministero è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento per la copertura e le relative assunzioni di 31 unità di livello dirigenziale non generale. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, per la conclusione delle procedure concorsuali pubbliche bandite dal Ministero dell'istruzione è prorogato al 31 dicembre 2022.
  6-ter. Ai fini dell'istituzione presso il Ministero dell'istruzione di un ufficio di livello dirigenziale generale avente compiti di verifica della regolarità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche, di verifica del corretto espletamento dei processi e delle procedure presso le istituzioni scolastiche, di sviluppo di metodologie e strumenti necessari allo svolgimento delle attività di verifica su processi e procedure amministrative degli uffici del Ministero nonché in materia di controllo di gestione e di prevenzione della corruzione anche tramite l'elaborazione e il mantenimento di un sistema preventivo adeguato di promozione della trasparenza, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione è incrementata di 1 posizione dirigenziale di livello generale. Il Ministero è autorizzato, altresì, ad assumere 30 unità di funzionario-amministrativo contabile, Area III posizione economica F1. L'ufficio di cui al precedente periodo dà, altresì, esecuzione al piano ispettivo annuale predisposto sulla base degli indirizzi del Ministro e rispetto a questa attività è garantita autonomia e indipendenza di azione.
  6-quater. Per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter, il Ministero dell'istruzione provvede all'adeguamento dei regolamenti di organizzazione vigenti ai sensi dell'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
  6-quinquies. Il fondo risorse decentrate del personale delle aree del Ministero dell'istruzione è incrementato di 6,65 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al fine di valorizzare e incentivare il personale impegnato nei processi di supporto alle istituzioni scolastiche, secondo criteri meritocratici e selettivi nell'ambito di un percorso di valorizzazione delle competenze per il conseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'istruzione. Il fondo risorse decentrate del personale delle aree del Ministero dell'istruzione è incrementato di 1,713 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, al fine di finanziare l'attivazione delle posizioni organizzative previste dall'art. 18, comma 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 1999 – ex Comparto Ministeri.
  6-sexies. Ai fini dell'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter è autorizzata la spesa di euro 5.502.505,60 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.
  6-septies. Alla copertura degli oneri previsti nel primo periodo del comma 6-quinquies, per l'importo complessivo di 13,3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Alla copertura degli oneri previsti nel secondo periodo del comma 6-quinquies, per l'importo annuale di 1,713 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.