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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.35. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
24.35.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Nel quadro dell'attuazione della linea progettuale «sistema duale», Misura M5C1, investimento 1.4, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti per interventi di formazione professionale, nel contesto del Piano nazionale nuove competenze, destinati al settore della concia e della lavorazione della pelle, della pelletteria, nonché, più in generale nella produzione di accessori moda, da erogare nei distretti produttivi maggiormente vocati, mediante istituzione di percorsi professionalizzanti in azienda, proposti dalle aziende medesime o da loro aggregazioni, volti alla creazione di profili professionali pronti per l'inserimento nel ciclo produttivo.
  6-ter. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Gli interventi di cui al comma 1 devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.