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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
24.04.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Sostegno allo sviluppo della formazione e della personalità degli studenti e istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico)

  1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla Missione 4, «Istruzione e ricerca», è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico, nelle scuole pubbliche, secondarie di primo e secondo grado, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi della medesima missione volti alla riduzione dei fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, nonché di bullismo, mediante la predisposizione di interventi di natura preventiva sul disagio giovanile.
  2. Lo psicologo scolastico fornisce supporto diretto agli studenti, ai docenti, alle famiglie e alle altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola, al fine di migliorare le relazioni tra tali soggetti. L'attività dello psicologo scolastico comprende le seguenti aree di intervento:

   a) sostegno allo sviluppo della personalità degli alunni;

   b) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

   c) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

   d) individuazione precoce delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;

   e) supporto dei docenti per la risoluzione delle problematiche dell'età evolutiva e delle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

   f) supporto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

   g) consulenza psicologica alle famiglie per il sostegno delle responsabilità genitoriali;

   h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola.

  3. Il rapporto di lavoro dello psicologo scolastico è disciplinato da una specifica sezione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto istruzione e ricerca. La prestazione di lavoro ordinario dello psicologo scolastico ha una durata pari a trentasei ore settimanali. La retribuzione non può essere inferiore a quella di un docente neo immesso in ruolo.
  4. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico gli psicologi in possesso di laurea magistrale in psicologia, regolarmente iscritti all'albo professionale, con esperienza almeno triennale in ambito scolastico o con formazione specialistica quadriennale post-laurea nel campo dell'età evolutiva.
  5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'istruzione stabilisce con proprio decreto i termini e le modalità per l'attivazione del servizio di psicologia scolastica.
  6. Lo psicologo scolastico è assunto in prova alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, previo concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato mediante regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La durata della prova è pari a un anno scolastico. Dopo il superamento della prova, lo psicologo scolastico è inquadrato in ruoli provinciali ed è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, commi 70, 71, 72, 73 e 74, della legge 13 luglio 2015, n. 107. L'assegnazione dello psicologo scolastico a una specifica istituzione scolastica ha durata triennale e avviene secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 79, 80, 81 e 82, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nel caso in cui sia formulata una sola proposta di incarico non è ammesso il rifiuto. Al termine del triennio, l'incarico non è soggetto a tacito rinnovo.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede entro un limite di spesa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a valere sulle risorse della missione 4, «Istruzione e Ricerca» del PNRR.