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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
24.02.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Mobility manager scolastico)

  1. Il comma 6, dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è sostituito dal seguente: «6. Al fine di agevolare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile privata e il contenimento del traffico, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, il Ministro dell'istruzione adotta, sentiti per i profili di competenza i ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica, dell'innovazione tecnologica e transizione digitale e delle disabilità, specifiche linee guida per favorire l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia amministrativa ed organizzativa, della figura del mobility manager scolastico, scelto su base volontaria e senza riduzione del carico didattico, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente. Il mobility manager scolastico adotta iniziative tese a sensibilizzare la comunità scolastica alla mobilità sostenibile e a favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale, deve segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili, può predisporre un piano di mobilità sostenibile degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; può coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; può suggerire agli enti locali soluzioni per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».