Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
1. Allo scopo di consentire la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica finanziati ai sensi e con le modalità stabiliti dal decreto del Ministero dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2020, in considerazione dello stato di emergenza prorogato nel corso dell'intero periodo di cui al termine originario e delle note problematiche sviluppatesi dall'emergenza epidemiologica COVID-19, si dispone la proroga di dodici mesi del termine per l'aggiudicazione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'istruzione 10 marzo 2020, n. 175, al 6 maggio 2022 per gli interventi di cui alla lettera a) del medesimo articolo 2, comma 2 e al 6 novembre 2022 per gli interventi di cui alla lettera b) del medesimo articolo 2, comma 2, del citato decreto ministeriale.