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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
23.08.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Canoni enfiteusi rustiche)

  1. L'importo del canone enfiteutico perpetuo e temporaneo, nonché quello delle altre prestazioni fondiarie perpetue assimilate all'enfiteusi, non supera l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale grava, determinato applicando le tariffe d'estimo del catasto terreni con riferimento alla qualità e classe risultante al momento della costituzione dell'enfiteusi, anche per le enfiteusi istituite prima del 30 giugno 1939, a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 1939, n. 976. Al fine di assicurare la corrispondenza del canone così determinato all'effettiva realtà economica, il reddito dominicale è rivalutato con coefficienti vigenti ai fini fiscali e attualizzato, dall'anno dell'ultima rivalutazione fiscale, attraverso l'utilizzazione di coefficienti di rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi.
  2. Il canone enfiteutico e quello delle altre prestazioni fondiarie assimilate, stabilito contrattualmente tra le parti in misura inferiore al reddito dominicale, non può essere aumentato, fatti salvi i coefficienti di rivalutazione e attualizzazione idonei a mantenerne la corrispondenza alla effettiva realtà economica come previsto dal comma 1.
  3. Le parti, ove ritengano che la qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, possono richiedere all'Agenzia delle entrate l'accertamento della qualifica del fondo a quella data, o, nel caso in cui essa sia incerta, alla prima data accertabile in ordine di tempo, assumendo a proprio carico le relative spese.
  4. L'affrancazione del canone enfiteutico e del canone delle altre prestazioni fondiarie assimilate, così come determinati ai sensi dei commi 1 e 2, si realizzano mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il valore dell'ultimo canone, a cui si aggiungono eventuali canoni non pagati negli ultimi cinque anni. Nel calcolo per la determinazione del valore di affrancazione, si dovrà, altresì, tenere conto dell'eventuale valore di suscettività di trasformazione edificatoria del fondo, i cui criteri sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
  5. La misura dei canoni, così come stabiliti del presente articolo, decorre dalla prima scadenza annua successiva alla data di entrata in vigore del medesimo presente articolo.