stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
23.06.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Impostazione di una fase pilota per la realizzazione di infrastrutture d'idrogeno verde a favore di una mobilità a zero emissioni lungo il Corridoio del Brennero)

  1. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture ad idrogeno verde lungo il Corridoio del Brennero, destinate a consentire una mobilità a zero emissioni tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto merce e persone con veicoli a cella a combustibile, si avvia una fase pilota di otto anni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, destinate ad agevolare gli impianti di distribuzione d'idrogeno verde e la sua produzione tramite elettrolisi da fonti rinnovabili. Questi impianti di produzione di idrogeno verde da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito a servizio del Corridoio del Brennero, presentati durante la fase pilota, sono esentati per un periodo di esercizio di quindici anni dalla messa in funzione dell'impianto, nella misura del 85 per cento sia dagli oneri generali di sistema sia dalle spese per i servizi di rete del sistema elettrico nazionale in conformità alle seguenti caratteristiche e condizioni:

   a) gli impianti di produzione e distribuzione d'idrogeno sono realizzati su siti di competenza diretta, ovvero di proprietà o comunque in disponibilità gestionale della società concessionaria dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena o delle sue società affiliate, controllate o consorziate;

   b) uso di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, la cui provenienza è garantita tramite appositi certificati o strumenti equivalenti idonei, sia di prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dall'impianto di produzione, sia di connessione diretta con impianti di produzione di energia rinnovabile;

   c) assorbimento massimale di potenza elettrica complessiva dell'impianto di elettrolisi e relativa periferia fino a 12 MW;

   d) notifica dei progetti, corredati del progetto di fattibilità con le relative descrizioni tecniche, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre otto anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e messa in funzione degli impianti entro i tre anni successivi dalla notifica;

   e) gli impianti vengono accompagnati scientificamente con riguardo alla funzionalità ed agli aspetti tecnico-economici dall'Istituto per Innovazioni Tecnologiche Bolzano Scarl (IIT). I risultati generali vengono pubblicati con mezzi appropriati e il gestore degli impianti, anche tramite l'IIT come ente di accompagnamento scientifico, è a disposizione per approfondimenti scientifici e tecnici;

   f) l'idrogeno prodotto per l'intera durata dell'agevolazione di cui al presente articolo sarà reso disponibile alle utenze finali al mero costo di produzione senza applicazione di un margine; come costo di produzione si intende sia la spesa in conto capitale sia le spese operative, inclusi, in modo esemplificativo e non esaustivo, ammortamenti residui a detrazione di eventuali finanziamenti a fondo perduto sia di carattere nazionale che comunitario, costi della materia prima comprensivi dei costi dell'energia, costi per la logistica e distribuzione, costi gestionali comprensivi le spese generali direttamente e indirettamente attribuibili, costi del personale, costi di manutenzione, costi di monitoraggio e sorveglianza, costi per l'accompagnamento scientifico.

  2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche agli impianti esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, incluso un loro eventuale ampliamento fino al raggiungimento dell'assorbimento massimale di potenza complessiva di 12 MW, ove ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
  3. L'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere e distribuire il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di monitoraggio della qualità dell'idrogeno erogato, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione, stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.
  4. L'esenzione è concessa fino al raggiungimento di 144 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.
  5. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo 52, comma 3, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.
  6. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale al quale saranno invitati anche rappresentanti della società concessionaria dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena e dell'IIT, come ente scientifico accompagnante le infrastrutture a idrogeno, per la valutazione dell'impatto e dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui ai commi 1 a 3, anche al fine di elaborare proposte per la eventuale prosecuzione o estensione dell'esenzione di cui al presente articolo. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno recepite con atto legislativo, in mancanza del quale la fase pilota sarà prolungata di tre anni.
  8. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta, definisce le modalità amministrative per la notifica dei progetti di cui ai commi 1 a 5.