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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.13. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
22.13.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

   1-bis. Ai boschi compresi nel perimetro degli atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ma non puntualmente individuati nel provvedimento amministrativo sono estese le previsioni di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c) del medesimo decreto, purché previsti e autorizzati dall'autorità forestale competente.

  1-ter. In caso di trasformazione boschiva di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, la valutazione dell'eventuale danno ambientale, eseguita in coerenza con le linee guida di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C118/01, è effettuata nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo n. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo le procedure previste dal medesimo e si esplicita con il rilascio di un provvedimento autorizzativo integrato, comprendente le relative misure di compensazione forestale secondo le vigenti disposizioni regionali. A tal fine le competenti commissioni sono integrate con idonee professionalità, ferma restando la necessità di assicurare l'adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche. Gli eventuali procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza assolvono alla verifica del danno ambientale per la trasformazione di aree boscate e comprendono, nel provvedimento finale, la previsione delle opportune misure di compensazione forestale, secondo le vigenti disposizioni regionali.

ident. 22.2.22.5.