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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.8. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
20.8.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si considerano cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi gli enti che hanno quale scopo mutualistico ed oggetto sociale l'assegnazione di alloggi ai loro soci in proprietà, in godimento ovvero in locazione mediante la realizzazione, l'acquisto e il recupero di immobili, nonché lo svolgimento di ogni altra attività di carattere residenziale, di rigenerazione urbana e di erogazione di servizi, finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale e connessi alle attività tipiche delle cooperative medesime.

ident. 20.4.