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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.013. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
2.013.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Garanzie per le imprese partecipanti ai bandi di gara PNRR)

  1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sostenendo le esigenze delle imprese che partecipano ai bandi di gara, alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 1-ter sono apportate le seguenti modifiche:

     1.1. le parole: «nei confronti» sono sostituite con le seguenti: «e garanzie a favore»;

     1.2. alla lettera a), dopo le parole: «i prenditori dei finanziamenti» sono inserite le seguenti: «e i soggetti garantiti»;

     1.3. alla lettera b), dopo le parole: «l'erogazione dei finanziamenti» sono inserite le seguenti: «o la concessione delle garanzie»;

    2) al comma 1-quater, dopo le parole: «Nel caso in cui il finanziamento» sono inserite le seguenti: «o la garanzia»;

   b) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel patrimonio di cui al periodo precedente sono inclusi anche i beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso dei crediti relativi a ciascuna operazione, ancorché di proprietà del soggetto cedente, nonché i proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo.»;

   c) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) al comma 2, le parole: «sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti» sono sostituite con le seguenti: «sui crediti acquistati, sulle somme corrisposte dai debitori ceduti, sugli altri crediti relativi a ciascuna operazione, i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi, nonché sui beni e i diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti e sui proventi derivanti dalla loro escussione o realizzo,»;

    2) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.»;

    3) al comma 3, le parole: «Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria» sono sostituite con le seguenti: «Ai pagamenti effettuati alle società di cartolarizzazione dai debitori ceduti e da qualsiasi altro soggetto nell'ambito di operazioni disciplinate dalla presente legge»

    4) al comma 4-bis, dopo le parole: «regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440» sono aggiunte le seguenti: «e l'articolo 106 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50»;

   d) all'articolo 7.1, comma 1, la parola: «ceduti» è sostituita con la seguente: «originati»;

   e) all'articolo 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «dagli altri patrimoni destinati» aggiungere le seguenti: «, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione.».

ident. 2.07.