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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
19.2.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a):

    al numero 1), dopo le parole: della presente disposizione relativi al I, II, III, IV e V aggiungere le seguenti: , esclusi i casi per i quali sia già avvenuto il trattenimento della garanzia finanziaria;

    al numero 2), sostituire le parole: dei medesimi importi delle quote trattenute dal GSE stesso con le seguenti: da importi determinati secondo criteri di mercato stabiliti dallo stesso GSE, sentiti, ove necessario, i soggetti nazionali e regionali esperti nella raccolta, ritiro e gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, approvati con decreto del Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di ammodernamento tecnologico (revamping), o nei casi di ripotenziamento (repowering) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE accerta in ogni caso che i soggetti responsabili di tali impianti abbiano prestato garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, o nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti per i moduli fotovoltaici sostituiti e non incentivati. In assenza della predetta garanzia, il GSE sospende temporaneamente l'erogazione degli incentivi. Gli importi trattenuti dal GSE sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi».