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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.022. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
19.022.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

  1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Per i contratti di appalto di lavori tra privati, le variazioni rilevate dal decreto di cui al comma 1, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari dei singoli materiali utilizzati nelle lavorazioni, eccedente, con riferimento alla data dell'offerta, l'8 per cento, si dà luogo alla compensazione previa specifica istanza da parte dell'appaltatore. Per i materiali non rilevati dal decreto di cui al comma 1, ai fini della compensazione si procede mediante confronto diretto tra i prezzi riportati nei prezzari ufficiali di riferimento rilevando con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova, le variazioni dei prezzi subite dagli stessi materiali con riferimento alla data dell'offerta. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in deroga ad eventuali clausole difformi.».

  Conseguentemente, alla rubrica le parole: nei contratti pubblici sono soppresse.