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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.020. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
19.020.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. In ossequio al generale principio di buona fede nei rapporti contrattuali e a quello di conservazione del contratto, che impongono di procedere alla rinegoziazione, anche in assenza di clausole contrattuali specifiche, qualora per effetto di accadimenti imprevisti ed estranei alla sfera di controllo delle parti l'equilibrio del rapporto si mostri sostanzialmente snaturato, le stazioni appaltanti, su istanza dell'appaltatore che abbia presentato offerta nel primo semestre 2021, procedono alla rinegoziazione dei prezzi dei materiali interessati dagli incrementi di cui al decreto ministeriale adottato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nel caso in cui i prezzari a base di gara non siano aggiornati ai reali prezzi di mercato.