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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.012. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
19.012.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di promozione dell'economia circolare)

  1. Al fine di supportare le imprese nella transizione verso i modelli plastic free imposti dalla direttiva (UE) 2019/904, di compensare il significativo aumento dei costi necessari per l'adeguamento alla nuova disciplina e di ridurre in modo significativo la quantità e l'impatto ambientale dei prodotti in plastica monouso, a tutte le imprese che acquistano prodotti elencati nell'allegato, Parte A e Parte B della direttiva citata riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o realizzati con almeno il 50 per cento di materiale riciclato è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 50.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di venti milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.