Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale)
1. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la regione e gli enti locali interessati, è effettuata la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.