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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
17.06.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Semplificazioni in materia di interventi e opere nei siti oggetto di bonifica).

  1. All'articolo 242-ter, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non necessitano della preventiva valutazione gli interventi necessari o strumentali all'attuazione dei progetti di bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente autorizzati, così come derivanti dalle fasi di progettazione di dettaglio e le opere ad essi accessorie. In sede di prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, non necessitano della preventiva valutazione le attività di manutenzione, adeguamento alle prescrizioni e alle performances ambientali e/o di sicurezza, nonché gli interventi di scavo, occupazione temporanea di suolo conseguenti a situazioni di emergenza o a necessità operative urgenti necessarie a prevenire malfunzionamenti, blocchi o rischi per l'integrità degli impianti o a evitare potenziali impatti su sicurezza e ambiente».

ident. 17.02.