Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Individuazione degli interventi di adeguamento delle infrastrutture idriche e risanamento degli enti gestori del servizio)
1. Il Ministero della transizione ecologica individua gli interventi da effettuare nelle regioni per l'adeguamento delle infrastrutture idriche e per il risanamento dei gestori del servizio idrico integrato a capitale pubblico.