Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici)
1. Ai fini della definizione di un periodo di transizione volto a creare una concorrenza effettiva tra fornitori per i contratti di fornitura di energia elettrica e a conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica che sia pienamente efficace e basata sul mercato, a decorrere dalla data di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per i clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica permane il servizio di maggior tutela, la cui funzione di approvvigionamento è svolta da Acquirente Unico Spa, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero della transizione ecologica.
2. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'accesso al servizio di maggior tutela è riservato in via transitoria a tutti i clienti domestici, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali gestite dall'ARERA per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali. L'accesso al servizio di maggior tutela può essere riservato successivamente, e solo su richiesta, a tutti i clienti domestici non inclusi tra i soggetti vulnerabili e in condizione di povertà energetica di cui al medesimo comma 1.