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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
16.03.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis
(Disposizioni in materia di servizio idrico integrato)

  1. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio entro sessanta giorni.
  3. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui al comma 1 e al comma 2, gli enti di governo dell'ambito ovvero i presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario pubblico che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Qualora il presidente della regione non provveda nei termini stabiliti al comma 2, il Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale incarica il soggetto societario pubblico di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.
  5. Il soggetto societario pubblico di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per il periodo di propria attività. Gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e di altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della società affidataria del servizio, mediante risorse indisponibili che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti. Il nuovo soggetto gestore individuato al termine dei 4 anni o dell'eventuale periodo di rinnovo di cui al comma 6 subentra al soggetto pubblico uscente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  6. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento del servizio si intende rinnovato per durata pari al termine di affidamento iniziale.

ident. 16.08.