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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.6. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
12.6.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di attivare nuove borse di studio destinate ai laureati ammessi e iscritti alle scuole post-laurea di specializzazione in ambito ospedaliero dell'area sanitaria per professioni non mediche ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68 e successive modificazioni, a partire dall'anno accademico 2021-2022 e per l'intera durata del corso, è istituito un Fondo alimentato dai maggiori introiti derivanti dall'inserimento all'articolo 13, comma 2-ter, della Parte I, dell'allegato A – Tariffa – del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, della seguente nota: «1. Nel caso di conti deposito, conti deposito titoli, buoni fruttiferi postali e polizze d'investimento l'imposta è calcolata sul valore medio di giacenza risultante dagli estratti».
  1-ter. Ai laureati di cui al comma 2 viene applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni. Il trattamento economico è ridotto in proporzione al minore numero di ore di tirocinio.