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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
11.01.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis
(Disposizioni per l'istituzione di nuove Zone logistiche semplificate (ZLS). Modifiche alla legge n. 205 del 2017)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 65 sono inseriti i seguenti:

   «65.1. Fermo restando quanto previsto dai commi da 62 a 65 per l'istituzione della Zona logistica semplificata nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, nelle suddette regioni possono essere istituite ulteriori Zone logistiche semplificate:

    1) nelle aree confinanti con Paesi extra-UE, al fine di favorire l'insediamento di aziende che svolgono attività di impresa nonché per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione;

    2) nelle aree interne, con particolare riguardo alle aree montane, individuate in attuazione della Strategia nazionale per le aree interne, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale.

   65.2. Nelle Zone logistiche semplificate di cui al comma 65.1 si applicano le agevolazioni e semplificazioni previste all'articolo 5, commi 1, lettere a), a-bis), a-quater), limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali possono essere individuati attraverso la sottoscrizione di protocolli e convenzioni tra la regione proponente e le amministrazioni statali e locali interessate, ai sensi della lettera a-quinquies) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
   65.3. Per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate di cui al comma 65.1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 63 e 65.»;

   b) dopo il comma 65-bis è inserito il seguente:

   65-bis. 1. Agli oneri derivanti dal comma 65.2, valutati in 40 milioni di euro negli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con il seguente: Zone economiche speciali e Zone Logistiche Semplificate.