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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.104. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
1.104.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, per il rilancio del settore turistico, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, spetta anche per gli investimenti, in ogni caso facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto di mobili, arredi e dotazioni simili da parte delle sole imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I/Divisione 55 – ATECO ISTAT 2007), e finalizzati all'esercizio delle attività turistico-ricettive. Agli oneri di cui presente comma, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.