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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.40.06.6. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/12/2021  [ apri ]
0.40.06.6.

  All'articolo aggiuntivo 40.06 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire il comma 1, primo periodo, con il seguente: Al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire il funzionamento del reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto periodo e seguenti, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e nell'ambito dell'attuazione della Missione M5, componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le regioni subentrano nei contratti stipulati da ANPAL Servizi S.p.A. con il contingente di personale che ha superato una procedura selettiva ad evidenza pubblica e che opera presso le sedi territoriali delle regioni medesime per svolgere le attività di assistenza tecnica. Tali contratti sono prorogati fino al completamento delle procedure di selezione e di assunzione di tutte le unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Al tal fine al personale di cui al primo periodo viene riservata una quota dei posti messi a bando di cui alle procedure di selezione del comma precedente;

   al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove le risorse di cui al periodo precedente non fossero sufficienti a coprire gli oneri di cui al subentro e proroga di cui al periodo precedente, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   «1-bis. Per le attività di cui al comma 1, le Regioni sono autorizzate a fare ricorso a personale con esperienza in materia di politiche attive del lavoro che abbia prestato servizio presso i Centri per l'impiego ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro in qualità di collaboratori di ANPAL Servizi S.p.a.
   1-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni pubbliche titolari degli interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR le spese per il reclutamento del contingente di personale di cui al presente articolo, impiegato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione nell'ambito della Missione M5 “Inclusione e coesione”, componente 1, tipologia “riforma”, intervento “1.1 Politiche attive del lavoro e formazione”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Al fine del reclutamento, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i lavoratori di cui al comma 1 sono inseriti in un'apposita sezione del Portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri www.inPa.gov.it.».

em. 40.06.