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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.31.010.31. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/12/2021  [ apri ]
0.31.010.31.

  All'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, dopo il comma 8 inserire il seguente:

  8-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Province e le Città Metropolitane possono assumere personale con qualifica non dirigenziale con contratto a tempo determinato in possesso di specifiche professionalità, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un periodo anche superiore a 36 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore allo 0,25 per cento della media delle entrate correnti relativa agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di «scavalco condiviso» previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

em. 31.010.