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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.31.010.28. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/12/2021  [ apri ]
0.31.010.28.

  Dopo l'articolo aggiuntivo 31.010 dei Relatori, aggiungere il seguente:

Art. 31-ter.
(Potenziamento amministrativo del Ministero dell'università e della ricerca)

  1. All'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter.1, sono inseriti i seguenti:

   «6-ter.2 Per le medesime finalità di cui al comma 6-ter.1 e in ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, per la progettazione e la gestione dell'ANIS, di cui all'articolo 62-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il predetto Ministero si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione anche di durata pluriennale. Con la convenzione di cui al primo periodo è altresì disciplinato l'avvalimento della citata società anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi organizzativi ed amministrativi interni, nonché per la gestione giuridica ed economica del personale.
   6-ter.3 Per effetto del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge n. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, a decorrere dall'anno 2022 i limiti di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione di cui al primo periodo è rideterminata, altresì, la consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'università e della ricerca. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 950 mila euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6».

em. 31.010.