stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/12/2021  [ apri ]
40.06.
approvato

  Nel capo V del titolo II, dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza)

  1. Al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire l'avvio e il funzionamento del programma del reddito di cittadinanza nelle sue fasi iniziali ai sensi dell'articolo 12, comma 3, quinto periodo e seguenti, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le regioni e le province autonome sono autorizzate a subentrare nei contratti stipulati dalla società ANPAL Servizi Spa con il contingente di personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e province autonome medesime per svolgere le attività di assistenza tecnica e a prorogarli, per non più di sei mesi, fino al completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019. Il subentro e la proroga di cui al primo periodo avvengono nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del citato articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste.

I Relatori