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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/12/2021  [ apri ]
35.05.
approvato

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Rafforzamento degli obblighi di formazione e aggiornamento dei giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso di trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli impegni assunti con il PNRR in relazione alla specializzazione dei magistrati che svolgono funzioni in materia concorsuale)

  1. Il magistrato che svolge, anche in misura non prevalente, le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da non più di otto anni assicura la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale e, a tale fine, è tenuto a frequentare, in ciascun anno decorrente dalla data di assunzione di tali funzioni, almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi dalla Scuola superiore della magistratura nella materia concorsuale.
  2. L'assolvimento agli obblighi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1 costituisce specifico indicatore della capacità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da inserire nei rapporti informativi redatti ai fini dei pareri per il conseguimento delle valutazioni di professionalità.
  3. In caso di trasferimento ad altro ufficio, la formazione e l'aggiornamento in conformità a quanto previsto dal comma 1 e la positiva esperienza maturata per non meno di tre anni nella materia concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell'assegnazione di posti che comportano la trattazione di procedimenti nella medesima materia.
  4. Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno cinque anni presso lo stesso ufficio giudiziario è assegnato un punteggio aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso ordinari per il trasferimento ad altro ufficio.
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura adotta i necessari provvedimenti attuativi.

I Relatori