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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.16. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2021  [ apri ]
9.16. (nuova formulazione)
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8, sostituire le parole: con funzioni di supporto alle attività di analisi e valutazione della spesa e di proposta all'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in relazione alle linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: con funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e di valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per l'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in coerenza con le linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e dei conseguenti specifici indirizzi del Ministro dell'economia e delle finanze;

   b) al comma 9:

   al primo periodo, sopprimere le parole: e di supporto agli Ispettorati generali connesse ai processi valutativi e di monitoraggio della spesa;

   dopo il primo periodo, inserire i seguenti: L'Unità di missione, anche in collaborazione con gli Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, svolge attività di analisi e valutazione della spesa sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definito dal Comitato scientifico di cui al comma 8. L'Unità di missione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, collabora alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi, nonché al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle relative relazioni. L'Unità di missione concorre all'attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39, della citata legge n. 196 del 2009;

   al secondo periodo, sostituire le parole: A tal fine con le seguenti: Ai fini di cui al presente comma e dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

   c)al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Anche in considerazione delle esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022»;

   d)dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. All'articolo 1 comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tal fine, con apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR»;

   b) al terzo periodo, le parole: «L'ammissibilità di tali spese a carico del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «L'ammissibilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo».