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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 44.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2021  [ apri ]
44.03. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche)

  1. Al fine di accelerare la relativa gestione commissariale, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 132, è aggiunto il seguente:

   «132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente ad un prospetto concernente l'individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entro il 28 febbraio 2022, versa all'entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie, l'avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono trasferiti a Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni poste in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta, indiretta e dall'applicazione di tasse. La società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto del trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti a Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata, in forza delle disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La società trasferitaria non risponde, in alcun modo, con il proprio patrimonio, dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere a Fintecna Spa o alla diversa società da questa interamente partecipata, per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo del presente comma, da determinare con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali, trasferiti al patrimonio separato, la società trasferitaria procede al versamento al Ministero dell'economia e delle finanze, alla regione Lombardia, al comune di Milano, alta Città metropolitana di Milano e alla Camera di commercio Milano Monza finanza Lodi, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società di cui al primo periodo del presente comma, delle eventuali somme attive. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'articolo 1, comma 58, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è soppresso. All'articolo 7-sexies del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il comma 2 è abrogato»;

   b) i commi 415, 416 e 417 sono abrogati.

  2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale della società Fintecna Spa, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'Istat di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.