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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2021  [ apri ]
28.01. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici pubblici)

  1. Nell'ambito dell'intervento «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al fine di incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione, standardizzare i processi di erogazione di benefìci economici pubblici e consentire anche un più efficiente controllo della spesa pubblica, i benefìci economici, attribuiti da un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti da effettuarsi mediante terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali possono essere erogati, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante l'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. I servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato all'attribuzione dei predetti benefìci sono affidati alla società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
  3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, vengono definiti il cronoprogramma procedurale per la progettazione e realizzazione della infrastruttura di erogazione dei benefìci di cui al presente articolo e le modalità di attuazione del presente articolo, comprese le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 1, e, in particolare, la definizione delle modalità di colloquio con i sistemi informativi utilizzati dalle amministrazioni per la gestione contabile della spesa, le modalità standardizzate di erogazione e fruizione dei benefìci, le modalità di verifica del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché le modalità di remunerazione del servizio da parte delle pubbliche amministrazioni che intendono avvalersene al fine di coprire i costi di gestione della piattaforma e garantirne l'autosostenibilità a regime. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determinano i casi di utilizzo della piattaforma di cui al comma 1, nel rispetto delle modalità di funzionamento stabilite con il decreto di cui al primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della piattaforma di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
  4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula a titolo non oneroso una o più convenzioni con la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al fine di definire le modalità e le tempistiche di comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefìci di cui al comma 1 e le modalità di accreditamento dei medesimi benefìci.
  6. Agli oneri derivanti dalla progettazione e realizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei benefìci di cui al presente articolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Quanto alla copertura degli oneri di gestione e funzionamento della piattaforma, pari a 1 milione di euro per il 2022 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede ai sensi del comma 3 e, per l'eventuale parte residua, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, per la quota riferibile all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.