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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2021  [ apri ]
25.03. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Progetto di rilevante interesse internazionale LEGACY EXPO)

  1. Per raggiungere gli obiettivi di internazionalizzazione della ricerca fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare nell'ambito della Missione n. 4 «Istruzione e Ricerca», componente 2 «Dalla Ricerca all'Impresa», anche per potenziare le competenze di supporto all'innovazione e per costruire percorsi ibridi interdisciplinari e interculturali, e nuovi profili professionali su ambiti di rilevante interesse strategico, sono stanziati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per l'avvio e il primo sviluppo dei progetti di ricerca e alta formazione, di cui al comma 2, nella regione mediorientale, quale legacy della partecipazione italiana a EXPO 2020 Dubai.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e sentiti i Ministri della cultura e della salute e il Commissario generale dell'Italia per l'EXPO 2020 Dubai, da adottare entro 60 giorni dalla data di conclusione di EXPO 2020, sono individuate le modalità di coordinamento delle azioni di competenza delle amministrazioni coinvolte e sono definite le modalità di promozione dei percorsi progettuali relativi alla realizzazione di un campus universitario arabo-Mediterraneo, di un Centro di ricerca e alta formazione per la digitalizzazione e ricostruzione dei beni culturali e per la produzione artistica e culturale legata all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie, e di un campus di ricerca e alta formazione sulla trasformazione del cibo, ed è disposto il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i medesimi progetti.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione di quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.