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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.10. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2021  [ apri ]
11.10.
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini dell'applicazione in favore dei lavoratori in esubero delle imprese di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge del 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, delle legge 28 giugno 2012, n. 92, in relazione alle giornate di mancato avviamento al lavoro, ferma restando la necessità di stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, le condizioni previste dal medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, relativamente ai porti nei quali devono operare ovvero aver operato dette imprese, devono intendersi come alternative.