All'articolo 49 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso articolo 94-bis, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «non inferiore 7.000 euro» con le seguenti: «non inferiore a 5.000 euro»;
b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere in ogni momento revocate o modificate e non impediscono l'adozione dell'informativa antimafia interdittiva».