Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari)
1. In relazione all'adozione dei migliori modelli organizzativi per l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari, secondo gli impegni assunti con il PNRR, all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola «sentiti,», sono inserite le seguenti: «per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso,»;
b) dopo la parola: «civili» è inserita la seguente: «penali,»;
c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) per il settore penale l'indicazione dei criteri di priorità avviene sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura».