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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
9.3.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. Al fine di garantire celermente la realizzazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, anche al fine di realizzare gli interventi assunti in convenzione e rientranti nel PNRR, i provveditori interregionali alle opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2026, fermi restando gli articoli 24 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, in caso di carenza di organico di personale appartenente all'area amministrativo-contabile attestata dal dirigente di riferimento sono autorizzati ad avvalersi di professionisti esterni. Alle procedure di scelta del contraente si applica il citato decreto e i compensi da porre a base dell'affidamento sono desunti dalle tariffe professionali vigenti, con la riduzione degli onorari non inferiore al 20 per cento e con percentuale delle spese non superiore al 20 per cento. Gli oneri e le spese trovano copertura finanziaria nei quadri economici degli interventi. Le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale sono a carico dei soggetti stessi incaricati. Nel caso di ricorso a professionisti esterni, ai sensi del presente comma, la quota di incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevista per il relativo personale interno e non riconosciuta costituisce economia di spesa. Tra le somme a disposizione dell'amministrazione dei quadri economici trovano copertura le spese per l'espletamento dei sopralluoghi tecnici, inclusi gli eventuali noleggi delle auto di servizio, anche nel caso degli interventi previsti nei programmi del manutentore unico dell'Agenzia del demanio.