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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
9.01.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Consultazione e informazione del Parlamento nel processo di attuazione e valutazione della spesa del PNRR)

  1. Ai fini del rafforzamento delle attività di monitoraggio e controllo parlamentare sull'attuazione e la valutazione della spesa del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ad integrazione della relazione semestrale prevista dall'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e trasmessa alle Camere in base all'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ciascuna Camera può richiedere in qualsiasi momento al Governo, su qualsiasi progetto in fase di realizzazione o programmato, sia esso gestito a livello nazionale, regionale o locale, e per i singoli interventi che ne fanno parte, informazioni o qualsivoglia documento utile al fine di svolgere la propria funzione di monitoraggio e controllo sull'attuazione del PNRR. Il Governo trasmette senza indugio, ed in ogni caso entro dieci giorni dalla richiesta alle Camere, tutte le informazioni o i documenti disponibili o raccoglie e trasmette prontamente le suddette informazioni o documenti ogniqualvolta l'onere della raccolta non sia sproporzionato rispetto all'obiettivo.
  2. Entro il 31 gennaio 2022 il Ministero dell'economia e delle finanze consente ai parlamentari e alle commissioni competenti di Camera e Senato l'accesso diretto ai dati di monitoraggio, anche in formato aperto, rilevati dal Sistema informativo unitario «ReGiS».
  3. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «la relazione è corredata di una nota esplicativa volta a riferire dettagliatamente in merito allo stato di avanzamento nel raggiungimento dei pilastri definiti nell'articolo 3 e degli obiettivi generali e specifici enunciati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dei risultati quantitativi e qualitativi di ciascun asse strategico e priorità trasversale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e a dare conto del raggiungimento delle milestones;».
  4. Le Camere analizzano, sulla base dei rispettivi regolamenti parlamentari, la relazione e la nota di cui al comma 3 e qualsiasi altro documento trasmesso dal Governo in base al comma 1. Qualora le Camere approvino atti di indirizzo il Governo ne tiene conto nelle successive fasi di attuazione e ne riferisce nella relazione periodica successiva.
  5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Governo trasmette alle Camere, prima dell'invio alla Commissione europea, l'eventuale proposta di un piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo piano per la ripresa e la resilienza in tempo utile per il suo esame.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV del Titolo I con la seguente: PROCEDURE DI SPESA E CONTROLLO PARLAMENTARE.