Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di attività ricettiva)
1. All'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole: «delle strutture ricettive alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast» con le seguenti: «dei bed and breakfast muniti di codice identificativo regionale o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva a carattere non imprenditoriale».