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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
7.01.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Cessione del credito d'imposta Transizione 4.0 su beni strumentali nuovi, del credito d'imposta in ricerca e sviluppo e in formazione 4.0)

  1. Al fine di incentivare la digitalizzazione delle imprese attraverso gli investimenti in tecnologie avanzate, ricerca ed innovazione, in competenze digitali e manageriali, in attuazione della linea progettuale M1C2 – investimento 1.1-3-5 – Transizione 4.0 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come integrata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e nella ripartizione di cui all'articolo 1, del medesimo decreto, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al successivo comma 2, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale degli stessi, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, nel limite di spesa di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
  2. Al fine di sostenere il rilancio e la resilienza dell'ecosistema delle imprese colpito dall'emergenza sanitaria da COVID-19, potenziandone la dimensione innovativa, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle seguenti misure del Piano Transizione 4.0:

   a) gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi materiali ed immateriali di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   b) gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni;

   c) il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 di cui all'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.

  3. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.