Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture, sono sempre valutati ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.