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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.24. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
6.24.

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi di edilizia giudiziaria sono effettuati dando priorità agli edifici parzialmente o totalmente inagibili, sulla base di una documentata ricognizione operata dalle sedi territoriali dove si esercita la giurisdizione ordinaria e trasmessa entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge al Ministero della giustizia.