Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Collegio consultivo tecnico sotto-soglia)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono soppresse e le parole: «e con funzioni di assistenza per la» sono sostituite dalle seguenti: «nonché quelli di»;
b) il comma 4 è soppresso.