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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
6.03.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Approvazione dei progetti relativi agli investimenti pubblici)

  1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Sempre per le finalità di cui al comma 1, è altresì ammesso l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che il suddetto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo. In caso di mancato finanziamento del progetto presentato, con risorse del PNRR o dei fondi strutturali dell'Unione europea, è esclusa l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in relazione alle spese sostenute a titolo di corrispettivo dell'incarico di progettazione relativo allo stesso progetto. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.».