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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.026. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
6.026.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis
(Autoveicoli da competizione sportiva)

  1. All'articolo 54, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «trasporto proprio» sono inserite le seguenti: «ovvero alle competizioni automobilistiche su strada».
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 203, è inserito il seguente:

«Art. 203-bis.
(Regolamento degli autoveicoli da competizione sportiva su strada).

   1. Sono autoveicoli da competizione sportiva su strada tutti quelli ai quali, prima in sede di omologazione o in seguito alla immatricolazione di cui agli articoli 93 e successivi, siano state apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, in rigorosa conformità alle norme e ai regolamenti tecnici adottati dall'Automobile Club d'Italia, al fine di renderle idonee alla partecipazione alle competizioni sportive su strada, autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada.
   2. L'Automobile Club d'Italia, a seguito della verifica di conformità alle norme e ai regolamenti di cui al precedente comma 1, a mezzo dei propri organi tecnici rilascia il passaporto tecnico sul quale sono annotati tutti gli elementi identificativi della autovettura alla quale siano state apportate le modifiche dette, e del proprietario, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della targa e di specifico documento valido per la circolazione, ovvero per il solo aggiornamento di quello esistente.
   Agli autoveicoli così identificati e classificati non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 78 del codice della strada.
   3. Gli autoveicoli da competizione sportiva su strada di cui ai commi 1 e 2 che precedono possono circolare sulle strade pubbliche e/o private espressamente autorizzate all'esercizio dell'attività sportiva esclusivamente in occasione e per il solo tempo occorrente allo di svolgimento di manifestazioni sportive regolarmente autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada e nei limiti del relativo percorso pure autorizzato, ivi compresa la viabilità di servizio strettamente connessa per l'esecuzione delle operazioni di verifica tecnica preliminari e finali, secondo quanto previsto nel regolamento particolare di gara approvato dall'Automobile Club d'Italia.
   4. In occasione dello svolgimento delle manifestazioni indicate nel comma 3 che precede, gli autoveicoli da competizione sportiva su strada possono esibire, in sostituzione della targhe originali di cui all'articolo 100, comma 1, del codice della strada, da custodirsi all'interno dell'abitacolo, una riproduzione su pannello a fondo bianco di uguali dimensioni, colori, caratteri e numeri simili all'originale, e nella identica posizione di quest'ultima recante le medesime indicazioni e del tipo di quello previsto dall'articolo 102, comma 3, del codice della strada.
   5. Gli autoveicoli da competizione sportiva su strada, all'atto di ciascuna partecipazione a competizioni sportive, sono sottoposte a controllo a cura della Federazione sportiva nazionale A.C.I., a mezzo di organi tecnici propri, che ne verifica la conformità alle norme e ai regolamenti tecnici di cui al comma 1 del presente articolo, l'efficacia e l'efficienza dei presidi di sicurezza attiva e passiva, nonché l'assenza di elementi di pericolosità per i conduttori e/o terzi nelle caratteristiche costruttive e stato di manutenzione, procedendo all'esito, se del caso, all'aggiornamento del passaporto tecnico di cui al comma 2 del presente articolo .
   6. Agli autoveicoli da competizione sportiva su strada non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80 del codice della strada.»;

   b) all'articolo 203, comma 1, dopo la lettera o), è inserita la seguente:

   «o-bis) carrozzerie e telai allestiti per attività sportive, secondo le specifiche tecniche definite dall'Automobile Club d'Italia ai sensi dell'articolo 203-bis»;

   c) all'articolo 215, comma 3, dopo le parole: «stabilite al comma 5», sono inserite le seguenti: «, ovvero quelle necessarie per la partecipazione a competizioni sportive, ai sensi dell'articolo 203-bis.»;

   d) all'articolo 215, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, eventualmente modificati per la partecipazione a competizioni sportive, è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli dall'Automobile Club d'Italia, in conformità all'articolo 203-bis.».