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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
5.01.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Aeroporto civile di Agrigento)

  1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la realizzazione dell'aeroporto civile di Agrigento, quale opera infrastrutturale strategica di interesse nazionale per lo sviluppo economico, sociale e turistico della Sicilia Sud-Orientale, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  2. La giunta regionale della Sicilia, d'intesa con gli enti locali interessati, provvede a individuare l'area entro cui procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenuto conto anche delle opere e dei servizi già realizzati, nonché delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti.
  3. Per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto, la giunta regionale della Sicilia, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'affidamento della concessione mediante una procedura a evidenza pubblica in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II del Titolo I con la seguente: INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E AEROPORTUALI.