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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
49.02.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Cambiamento della sede legale del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia)

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) all'articolo 86:

    a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. I legali rappresentanti degli organismi societari, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuta modifica della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione.»;

    b) al comma 4, dopo le parole «comma 3» sono aggiunte le seguenti: «e comma 3-bis»;

   2) all'articolo 87, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il mutamento della sede legale o delle sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo all'inizio delle operazioni di verifica o alla richiesta della Pubblica Amministrazione, non comporta il mutamento della competenza del Prefetto tenuto al rilascio della comunicazione antimafia come determinata nel comma 2.»;

   3) all'articolo 90, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Nei casi di cui all'articolo 92 commi 2 e 3, l'informazione antimafia è rilasciata:

   a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale o hanno svolto attività d'impresa negli ultimi tre anni, ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;

   b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

   c) il cambiamento della sede legale o secondaria con rappresentanza, successivo all'inizio delle operazioni di verifica o alla richiesta della Pubblica Amministrazione, non comporta il mutamento della competenza del Prefetto tenuto al rilascio dell'informazione antimafia.».